Il protesto è un atto pubblico che attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito (vale a dire di una cambiale o di un assegno bancario, circolare o postale). Definito anche levata di protesto, rappresenta quindi uno strumento a tutela di un creditore nei confronti dei debitori inadempienti.
Secondo il diritto italiano, i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto (definiti anche ufficiali levatori) sono l’ufficiale giudiziario, il notaio e il segretario comunale. Quest’ultimo solo nei rari casi in cui sul territorio non vi siano notai o ufficiali giudiziari abilitati o disponibili (per assenza o per legittimo impedimento) alla redazione di un atto di protesto.
Servizio Protesti
IL REGISTRO INFORMATICO PROTESTI E LA PUBBLICITÀ DEL PROTESTO
Affinché abbia validità giuridica, l’atto di protesto deve essere pubblicizzato attraverso l’iscrizione al Registro Informatico dei Protesti (R.I.P.) presso la Camera di Commercio del territorio. Operativamente, gli ufficiali levatori sono tenuti a presentare alla Camera di Commercio competente l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese, entro il primo giorno del mese successivo. A seguire, la Camera di Commercio ne pubblica l’elenco nel Registro informatico entro dieci giorni dalla ricezione.
I protesti iscritti al Registro informatico sono quindi pubblici e consultabili in Camera di Commercio o tramite visura online, a tutela di chi ha rapporti commerciali con il debitore o di chi ha intenzione di stabilirne.
Nel caso degli assegni bancari, il protestato viene inoltre inserito nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I) con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi. L’archivio informatizzato, istituito e gestito dalla Banca d’Italia, garantisce infatti il corretto funzionamento dei pagamenti con assegni e carte di credito.
RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO
L’iscrizione di un protesto al Registro informatico ha una durata di cinque anni. Trascorsi i cinque anni, la cancellazione è automatica e non prevede spese a carico del soggetto protestato.
Decorso un anno dalla levata del protesto, il protestato ha però il diritto di richiedere la cancellazione dell’atto in caso di saldo del debito secondo i termini di legge e in assenza di nuovi protesti a suo carico. In questo caso, la cancellazione del protesto è vincolata alla presentazione in Camera di Commercio di un provvedimento di riabilitazione. Quest'ultimo può essere emesso dal tribunale ordinario (o dalla corte d’appello in caso di ricorso per diniego in sede ordinaria) su esplicita richiesta del protestato.
La cancellazione di un protesto dal R.I.P. dispone la concomitante cancellazione da tutte le altre banche dati, compreso l’archivio C.A.I.
DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTESTO
- Cambiali: artt. dal 51 al 73 del Regio Decreto (R.D.) 14 dicembre 1933, n. 1669
- Assegni: artt. dal 45 al 65 Regio Decreto (R.D.) 21 dicembre 1933, n. 1736
- Pubblicità del protesto a cura della Camera di Commercio e relativa cancellazione dal Registro Informatico Protesti: legge 18 agosto 2000, n. 235